martedì 3 aprile 2012

La proposta Aci: prezzo delle polizze giù fino al 40 per cento

Nasce da una maxi inchiesta ( “Il Libro Nero della RCAuto” di Vincenzo Borgomeo)  lo spunto per una  proposta  dell'ACI per abbattere drasticamente (fino al 40%), i prezzi delle polizze di assicurazione e per dare un forte contributo alla sicurezza stradale. Una proposta che comprende 4 articoli di uno schema di progetto di legge e 4 raccomandazioni per un intervento del Governo. Il documento è stato redatto sulla scia del decreto legge sulle liberalizzazioni con l’obiettivo di ottenere  duraturi risultati. Prima di essere reso noto, è stato inviato al Presidente del Consiglio.
Angelo Sticchi Damiani, nuovo Presidente dell’ACI, ha ricordato che negli due anni “una pioggia di forti rincari si è abbattuta sugli automobilisti italiani: benzina, bolli, superbolli, pedaggi e caro assicurazioni in particolare. Questo ha messo in crisi i conti di molte famiglie e contribuito al preoccupante ristagno del mercato dell’auto dove i numeri sono diventati ormai molto pesanti. L’ACI intende dare il proprio contributo con una proposta concreta che riguarda le assicurazioni”.
“Crediamo che sia particolarmente urgente– ha spiegato il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani - contemperare il diritto dei danneggiati ad avere un equo risarcimento con il diritto degli assicurati ad avere un costo sostenibile per la RCAuto. Il libro di Vincenzo Borgomeo illustra una situazione paradossale nella quale la maggioranza degli automobilisti onesti viene danneggiata dal comportamento truffaldino di una minoranza agguerrita e protetta. Bisogna spezzare – ha concluso Sticchi - la spirale di aumento dei costi che finora si è sempre tradotta in aumento delle tariffe assicurative”.

Il problema di fondo è che il costo dell’assicurazione  è diventato insostenibile, specie in alcune realtà locali, soprattutto dopo gli ultimi aumenti di tutti gli altri costi legati all'auto. L'aumento è dovuto agli aumenti dei costi dei risarcimenti, causato sia dalle frodi sia dagli alti costi dei danni alla persona, molto più elevati rispetto ai paesi simili all'Italia.
Cosa fare? “Sia le imposte sia una parte dei costi delle Compagnie - spiega Alessandro Santoliquido, direttore generale di Sara Assicurazioni - sono proporzionali  ai premi e possono essere ridotti se si riducono i costi dei sinistri e quindi i fabbisogni tariffari delle Compagnie. Per ridurre l'RCAuto è necessario intervenire sui costi dei sinistri. Ma per ridurre i costi dei sinistri è necessario intervenire sul contrasto alle frodi e sul contenimento di alcune componenti di costo”.

Il Decreto Legge sulle Liberalizzazioni ha cominciato ad intervenire sul costo della RCAuto ma è necessario fare di più per contenere le tariffe, specie in alcune aree del paese. E' possibile realizzare interventi che possono ridurre i costi della RCAuto del 30% circa a livello nazionale, con un range del 15%-40% nelle varie province italiane.

In sostanza occorre sanare l’anomalia assicurativa italiana. Siamo un Paese dove  circolano 3,5 milioni di auto senza assicurazione, in cui 100 incidenti automobilistici provocano nel 21% dei casi danni fisici contro i 10 di Francia, Germania e Belgio e gli 11 del Regno Unito. Un Paese che viene martoriato ogni anno da 700 mila denunce per “colpo di frusta” perché è impossibile diagnosticarlo in modo strumentale (il medico si limita a scrivere nel referto “il paziente lamenta dolori al collo.  E le assicurazioni pagano, per questo, 2 miliardi di euro l'anno, pari al 15% del valore totale dei sinistri annui). Un Paese in cui si hanno a disposizione due anni per chiedere risarcimento alle assicurazioni per un sinistro e in cui chi chiede un risarcimento alle assicurazioni non ha di fatto nessun obbligo di sottoporre a perizia la vettura per la quale chiede di essere risarcito.

Il libro-inchiesta traccia uno scenario inquietante. E conclude: ”La questione di fondo è semplice: chi truffa le assicurazioni danneggia la collettività esattamente come fanno gli evasori fiscali. Eppure, mentre in quest’ultimo caso il reato è visto da tutti noi come un modo odioso, ripugnante e vigliacco per rubare all’assistenza sanitaria, alle scuole e ai più bisognosi, le truffe ai danni delle assicurazioni, e quindi di tutti noi automobilisti, sono tollerate, considerate “ruberie” minori. Ma finché nell’immaginario collettivo non ci sarà questo scatto di livello sui ladri di polizze, il mondo delle assicurazioni avrà poche possibilità di riscattarsi”.

Insomma, colpire l'auto, tassare l'auto, non stressa solo gli automobilisti ma l’intero sistema Paese. Ecco perché, oggi, l'ACI portando all'attenzione del governo delle raccomandazioni ed un progetto di legge in grado di alleviare questa pressione sugli automobilisti, e quindi su tutti noi, per quel che riguarda il costo dell’assicurazione, riconferma il suo ruolo storico.
“L’iniziativa che oggi assume  il nuovo Presidente dell’ACI - ha concluso Rosario Alessi, Presidente di SARA-   è in sintonia con le esigenze fondamentali del popolo automobilista e con il ruolo che il Club svolge con impegno da oltre un secolo. SARA, per quel che le compete, farà come sempre  la sua parte”.

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE
“Misure per abbattere i costi della RC auto”

Art. 1(decadenza dal diritto al risarcimento del danno)
1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  dopo l'articolo 145 e' aggiunto il seguente:
  «Art. 145-bis. (decadenza dal diritto al risarcimento del danno)
Salvi i casi di comprovato impedimento oggettivo, decade dal diritto al risarcimento del danno derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il danneggiato che non presenti richiesta di risarcimento del danno ai sensi degli artt 148 e 149 entro il termine di 90 giorni dal sinistro.

Art. 2 (obbligo di perizia delle cose danneggiate)
All’art. 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla la legge 24 marzo 2012 n. 27, il comma 1, primo periodo è sostituito dal seguente: “ Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’art. 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno”.

Art. 3 (risarcibilità del il danno alla persona per lesioni)

1. Nel capo III del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  dopo l'articolo 139 e' aggiunto il seguente:
  «Art. 139-bis. (risarcibilità del danno alla persona per lesioni)
Per qualunque tipologia di danno alla persona sono risarcibili le sole lesioni suscettibili di accertamento medico legale oggettivo, da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione»
2. I commi  3 ter e 3 quater dell’art. 32 del dl 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 22 marzo 2012, sono soppressi.

Art. 4(Risarcimento in forma specifica)
In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso se il danneggiato accetta e il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette ad usura ordinaria, il danneggiato deve far riparare l’autoveicolo presso un officina convenzionata con la compagnia di assicurazione. Contrariamente, nel caso in cui il danneggiato proceda alla riparazione del danno in officine non convenzionate con la compagnia di assicurazione, quest’ultima può limitare la liquidazione del danno all’importo della fattura che avrebbe sostenuto presso la propria officina.



La proposta ACI nel dettaglio
Lo schema di proposta di legge ha una ratio unica, quella di proporre una serie di misure per ridurre drasticamente i costi della RcAuto. Il tutto con una serie di disposizioni che intervengono modificando o abrogando alcune disposizioni vigenti.
La proposta si compone di 4 articoli, cui seguono 4 raccomandazioni per centrare il bersaglio di una forte riduzione delle tariffe assicurative:

Con l’articolo 1 si è introdotto un termine di decadenza di 90 giorni per l’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni prodotto dalla circolazione dei veicoli. In mancanza di tale termine di decadenza, oggi la possibilità di richiedere un risarcimento di prescrive dopo due anni dal sinistro, anche se mai denunciato. L’eccessiva lunghezza del termine vigente si presta a facili meccanismi speculativi da parte del falso danneggiato che potrebbe tentare di trarre profitto anche molto tempo dopo l’avvenuto incidente.

Con l’articolo 2 si è intervenuti nell’art. 148, 1 comma, del codice delle assicurazioni private, di recente modificato dall’art. 32 del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 23 marzo 2012, n. 27. In particolare si è re-introdotto il riferimento al modulo di denuncia di cui all’art. 143 del Codice e si è ripristinato il termine di 5 giorni entro il quale il danneggiato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Il termine di 2 giorni, infatti, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2012 del decreto legge, risultava assolutamente oneroso per la compagnia di assicurazione impossibilitata ad effettuare perizia in un così breve lasso di tempo e allo stesso tempo facile espediente per l’assicurato per speculare sull’esistenza e sull’entità del danno.

Con l’articolo 3 si introduce una nuova disposizione concernente la non risarcibilità del danno alla persona per lesioni, qualora la documentazione medica non attesti con assoluta certezza e con il supporto di mezzi strumentali e clinici l’esistenza della lesione stessa.
L’intento di questa disposizione è di incidere in maniera determinante su quelle voci di danno che più di altre provocano un aumento dei costi delle polizze RC auto, causato principalmente dalla diffusione delle lesioni lievissime (cd. Colpi di frusta) che il sistema assicurativo è costretto a risarcire.
Infine si propone la soppressione di due modifiche introdotte dal dl n. 1 del 2012, convertito dalla legge 27/2012 relative alla non risarcibilità del danno biologico per lesioni di lieve entità in quanto ricomprese e meglio chiarite dalla formulazione proposta.
Con l’articolo 4  si è disciplinato il risarcimento in forma specifica nel caso di danni alle cose. Nel caso in cui la compagnia di assicurazione offra al danneggiato questa forma di risarcimento, costui deve fare riparare la propria autovettura presso le officine convenzionate della compagnia stessa, e nel caso in cui non lo faccia, il risarcimento è comunque limitato a quanto l’assicurazione avrebbe speso presso una propria officina convenzionata.
Questa disposizione garantisce al danneggiato la riparazione del danno subito senza attese e senza anticipazioni di denaro, avendo una garanzia di due anni sulla qualità del lavoro svolto e permette alla compagnia di assicurazione una drastica riduzione dell’importo del danno perché si avvale di carrozzerie convenzionate con le quali avrà preventivamente negoziato sconti su manodopera e ricambi. Ciò permetterebbe l’emersione totale anche ai fini IVA e imposte sul reddito dei corrispettivi delle riparazioni e la riduzione dei costi dell’assicurazione auto, anche a causa della riduzione di possibili comportamenti speculativi lungo la catena della riparazione.

Ed ecco, infine, le 4 raccomandazioni dell’ACI che riguardano:
1) La definitiva approvazione della tabella nazionale dei risarcimenti per danni fisici comportano invalidità dal 9% al 100%, tabella emessa a suo tempo dal ministero competente ma non ancora entrata in vigore.
2) La creazione di un gruppo di lavoro per studiare come adeguare i risarcimenti per dannomorale pagati in Italia agli standard europei.
3) Collegare le immatricolazioni ed i passaggi di proprietà delle auto alla preventiva stipula della polizza di assicurazione RCA.
4) Rivedere la tassazione sulle polizze auto.